Trattativa CCL: firmati gli accordi sul tempo di lavoro

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Nell’ambito delle trattative CCL, le FFS e la comunità di trattative hanno firmato due accordi. Entrambi riguardano la revisione della Legge sulla durata del lavoro. Tale revisione influisce sulle condizioni d’impiego delle FFS.

Da gennaio 2018, le FFS e la comunità di trattative delle parti sociali negoziano un nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL). Le trattative riguardano, tra le altre cose, l’attuazione della revisione della Legge sulla durata del lavoro (LDL). Nel 2016, il Parlamento federale ha approvato una revisione parziale della Legge sulla durata del lavoro che influisce anche sulle condizioni d’impiego del personale delle FFS. Al fine di poter attuare gli adeguamenti legali per tempo, le FFS e la comunità di trattative hanno firmato due accordi a luglio. Su molti altri temi sono in corso le trattative che probabilmente si protrarranno fino a settembre 2018.

Adeguamenti nelle appendici 4 e 5 del CCL

A seconda della funzione, le collaboratrici e i collaboratori delle FFS sono soggetti alla Legge sulla durata del lavoro (LDL) o alla Legge sul lavoro (LL). In parole semplici, il personale amministrativo è soggetto alla Legge sul lavoro, mentre il personale operativo alla Legge sulla durata del lavoro. L’istruzione del Gruppo K 134 disciplina quali funzioni delle FFS sono attribuite all’LDL e quali sono attribuite all’LL.

Nel contratto collettivo di lavoro (CCL), due appendici includono due regolamentazioni più dettagliate in merito al tempo di lavoro:

  • Appendice 4 per le collaboratrici e i collaboratori assoggettati all’LDL
  • Appendice 5 per le collaboratrici e i collaboratori assoggettati all’LL

Entrambe le appendici verranno ora sottoposte ad adattamenti in modo da poter applicare le disposizioni della revisione LDL.

Appendice 4:tre principali adattamenti

Questi sono i principali adattamenti applicati rispettivamente il 9 dicembre 2018 (cambiamento d’orario) e il 1° gennaio 2019:

Distanza dei giorni di riposo domenicale

Interruzione del lavoro

Fine del lavoro prima delle vacanze

In futuro sarà più facile spostare i giorni di riposo domenicale. Allo stesso tempo verrà garantito un fine settimana libero per mese civile.

Le interruzioni del lavoro sono pagate e ora hanno una durata compresa tra i 20 e i 29 minuti. Per i servizi a turni oltre le 9 ore, una seconda pausa può essere sostituita da un’interruzione del lavoro.

Se l’ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze è un venerdì, la fine del lavoro è prevista per le ore 20.00 (su richiesta della collaboratrice/del collaboratore), altrimenti per le ore 22.00.

È possibile accordarsi per degli scostamenti come avvenuto finora.

 

I nuovi supplementi di tempo per le pause prese all’esterno, che dovrebbero essere cambiate presumibilmente nel contesto dell’introduzione dell’LDL, sono ancora oggetto di trattative.

Appendice 5: preservare quanto già comprovato – anche per il personale amministrativo delle FFS

Per quanto concerne gli adattamenti nell’appendice 5, le parti delle trattative CCL hanno accettato di rimanere fedeli, ove possibile, a quanto già comprovato. Per il personale amministrativo delle FFS continueranno a essere gestiti in modo invariato il modello della durata annua del lavoro, la durata del lavoro prestabilita, la riduzione del diritto alle vacanze sulla base delle assenze e delle pause. Recentemente sono state regolamentate la durata massima del lavoro settimanale, la raccomandazione per la durata massima del lavoro giornaliero e l’indennità per il lavoro notturno, nonché l’indennità per il lavoro domenicale. Le disposizioni sul lavoro supplementare e serale saranno adattate alle circostanze odierne. Tali adattamenti porteranno a un’armonizzazione dei rapporti d’impiego tra il personale amministrativo FFS e il personale amministrativo FFS Cargo, per il quale tali adeguamenti sono in vigore già dall’inizio di quest’anno.

Entrambe le parti ritirano le richieste

In relazione alla firma degli accordi, entrambe le parti contraenti rinunciano a talune richieste nel settore del tempo di lavoro. In particolare, le FFS si astengono dall’annullare la settima settimana di vacanze per le collaboratrici e i collaboratori di età superiore ai 60 anni. Entrambe le parti ritirano le proprie richieste in merito ai giorni liberi e alla durata minima del lavoro. Esse sono d’accordo sul fatto che il diritto a 115 giorni liberi e la durata minima del lavoro vengano applicati in modo invariato.

Ulteriori informazioni verranno fornite alle collaboratrici e ai collaboratori a tempo debito.

 

VSLF no 566, 24 luglio 2018 HG