Contratti part-time presso due depositi diversi

Nel gennaio 2011 il VSLF aveva presentato un ricorso gerarchico presso l'UFT, con cui contestava il fatto che l’introduzione di due contratti di lavoro per due sedi di lavoro diverse e l'impiego flessibile presso queste due sedi contravvenivano alla LDL e all'OLDL, in quanto così si aggirava la chiara regolamentazione in materia di tempi di lavoro e di riposo.  

In linea di principio, va da sé che lo spostamento dal luogo di servizio a un luogo di lavoro esterno automaticamente vale come orario di lavoro. In caso di regolare dislocamento da una sede di lavoro all’altra, il calcolo dei tempi di lavoro e di riposo è dato da entrambe le sedi. Di conseguenza, il dipendente cambia il luogo di lavoro durante il proprio periodo di riposo e gli spostamenti vengono utilizzati per cambiare sede. Un corrispettivo in termini di orario di lavoro non ha però luogo e il tragitto viene calcolato come tempo di riposo. La LDL non dice nulla a proposito di questi spostamenti.

All’epoca l'UFT non era entrato nel merito del nostro reclamo, adducendo la motivazione che, sottoscrivendo volontariamente due contratti di lavoro, i dipendenti decidono autonomamente di assumersi un determinato dispendio di tempo per il tragitto abituale dal loro luogo di residenza alle rispettive sedi di lavoro.

Il VSLF non ritiene ammissibile includere il luogo di residenza del dipendente e i risultanti spostamenti verso le due sedi di lavoro nella valutazione delle questioni relative alla LDL e all’OLDL. Includendo nelle considerazioni il tragitto non lavorativo verso il luogo di residenza, i turni di riposo secondo la LDL non vengono cumulati con i tempi necessari per lo spostamento da un luogo di servizio all'altro e, di conseguenza, la regolamentazione relativa ai tempi di riposo viene aggirata.

Nella sua presa di posizione nei confronti dell'UFT, le FFS sostenevano che il dislocamento presso una sede avveniva "in blocchi" della durata di almeno un mese. Riteniamo che questo modo di procedere sia corretto. Con dei cambi regolari si può infatti garantire che il dislocamento da una sede all'altra tenga chiaramente conto della regolamentazione relativa ai tempi di riposo. È evidente che le FFS sono consapevoli del problema.  

Problema attuale presso la sede FFS V di Berna  

Dopo la formazione, molti macchinisti ricevono due contratti di lavoro per due sedi diverse. Dubitiamo che la natura volontaria menzionata dall'UFT in questo caso sia soddisfatta, dato che le sedi di lavoro non sono ancora note all'inizio della formazione e che, dopo la formazione, ci sono degli obblighi di rimborso. Inoltre, l'assegnazione delle sedi di lavoro dipende dalla situazione del personale prevista in quel dato momento.

Nell'autunno 2021, al termine della formazione, ad una classe bernese sono state assegnate a breve termine delle attività alternate a Berna e Soletta. Il cambio di deposito senza assegnazione a blocchi è stato giustificato dal fatto che questo non era possibile al termine della formazione, ma solo dal cambio di orario. Troviamo che questa giustificazione sia inammissibile.

Su richiesta della sezione VSLF di Berna, le FFS ci hanno comunicato che in futuro ciò avverrà sempre a blocchi.

Da parte delle FFS c'è la necessità di regolamentare in modo vincolante questa assegnazione "a blocchi" delle sedi di lavoro; accogliamo con favore questa decisione e siamo aperti al dialogo.

VSLF no. 707, 10 febbraio 2022, DA/HG
Anita Rutz / 12.02.2022