F. La commissione di revisione della gestione e dei conti [CRGC]
Art. 50 1. La CRGC viene eletta dall’assemblea generale (art. 31 cfr. 8). È composta da due persone sia nell’intero sindacato che nelle sezioni, di cui una è dirigente di commissione.
2. La durata della carica è di quattro anni. E’ possibile la rielezione.
Art. 51 1. Alla CRGC incombe il controllo della gestione. E’ autonoma e agisce secondo il proprio giudizio.
La CRGC esercita la sua funzione principalmente in modo che:
a. almeno uno dei suoi membri può partecipare quale osservatore, senza diritto di voto e di elezione, alle sedute del comitato sindacale, perciò viene invitato dalla gestione o dal comitato sezionale;
b. entrambi i membri della commissione ricevono le copie dei protocolli e degli scritti in entrata e in uscita. …